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Statute

AISA wurde 2014 gegründet und hat ihre Satzung 2019. AISA ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Kultur, der seinen Sitz in der Gemeinde Rivergaro (Piacenza) hat und hauptsächlich auf dem italienischen Staatsgebiet tätig ist.
Die innere Ordnung der AISA orientiert sich an den Kriterien der Demokratie und der Gleichberechtigung aller Mitglieder, die Vereinsämter sind wählbar und alle Mitglieder können berufen werden.
Es ist verboten, Gewinne und Überschüsse sowie Rücklagen oder Kapital während des Bestehens des Vereins, auch indirekt, auszuschütten, es sei denn, die Bestimmung oder Ausschüttung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.
Der Zweck der AISA ist es, alle Initiativen zu fördern, die darauf abzielen, die Welt der Sauna und die Kunst des Aufgusses in all ihren Varianten sowie die vielen körperlichen und geistigen Vorteile, die das Erlebnis in der Sauna positiv und mehr beeinflussen können, bekannt zu machen und das kulturelle und berufliche Wachstum derjenigen zu realisieren, die in dieser Welt als Saunawärter / Aufgussmeister arbeiten.

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA SAUNE E AUFGUSS

in sigla “AISA”

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Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione senza scopo di lucro, di promozione culturale denominata: “Associazione Italiana Saune e Aufguss” in sigla “AISA”.

L’associazione ha sede nel Comune di Rivergaro (Piacenza) e intende operare principalmente nel territorio italiano.

Art. 2 – DEFINIZIONI

L’Aufguss e il ruolo dell’Aufgussmeister

L’Aufguss è un rituale con benefici fisici e psichici, praticato all’interno di una sauna. Consiste originariamente nel versare dell’acqua fredda e/o del ghiaccio, possibilmente arricchiti da oli essenziali e/o altre profumazioni adatte alla sauna, sulle pietre roventi della stufa, alzando così l’umidità dell’ambiente e la percezione del calore del corpo. Il calore della stufa trasporta il vapore d’acqua verso il soffitto della sauna. L’Aufgussmeister, tramite le più svariate tecniche di sventolamento (standard e show), con un asciugamano o altro attrezzo adatto all’uopo, muove l’aria calda ed umida in modo che venga distribuita, in tutto l’ambiente della sauna e verso gli ospiti. L’effetto immediato è l’aumento della percezione del calore sulla pelle, nonché un ulteriore aumento della sudorazione del corpo.

La figura dell’Aufgussmeister, riconosciuta dall’Associazione, deve corrispondere a precisi requisiti, e più precisamente, essere in possesso di un diploma rilasciato da una scuola patrocinata AISA oppure aver integrato il percorso formativo di Aufgussmeister con le materie, ore, tirocinio ed esame finale previsto nei corsi AISA.

L’ Aufguss si suddivide in generale in Aufguss classico (tradizionale, senza musica, con tecniche di sventolamento standard), Aufguss moderno (con musica e tecniche di sventolamento più o meno standard) e Aufguss show (con musica, tema, costumi e tecniche di sventolamento standard e avanzate).

Inoltre, esiste anche una suddivisione tematica dell’Aufguss in base ai suoi scopi, come ad esempio gli Aufguss rilassanti, romantici, Highlight etc.

L’Associazione Italiana Saune e Aufguss (AISA), promuove con particolare attenzione, l’uso di oli essenziali naturali al 100% e consiglia e promuove la sauna da tradizione nordica “no tessile”.

Art. 3 – SCOPI

L’Associazione Italiana Saune e Aufguss è apartitica e aconfessionale e persegue i seguenti scopi:

Le finalità sopra descritte potranno essere perseguite attraverso le seguenti attività:

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà, inoltre:

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 4 – DURATA

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 5 – SOCI

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, partecipando alla vita associativa.

Sono previste quattro diverse categorie di soci:

Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione.

Soci ordinari: Aufgussmeister o coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione, entrano a far parte dell’Associazione.

Soci sostenitori: sono persone fisiche, associazioni, enti, amministrazioni ed istituti che abbiano interesse alle tematiche proprie dell’Associazione, che aderiscono o contribuiscono direttamente e materialmente ad iniziative e/o eventi promossi dall’Associazione e che previa domanda di ammissione e relativa accettazione, entrano a far parte dell’Associazione.

Soci benemeriti/onorari, nominati dal Consiglio Direttivo coloro i quali si sono particolarmente distinti nel mondo degli Aufguss e delle saune a livello nazionale o internazionale. Tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

Art. 6 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, che decide sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, del Codice Etico e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente dispone l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Presidente deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo periodicamente le domande di ammissione pervenutegli. Il Consiglio Direttivo può ratificare quanto disposto dal Presidente ovvero può rigettarlo.

L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della decisione del Presidente ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio, contenuto nel tempo massimo fissato dal Presidente dell’Assemblea.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, con età minima di 16 anni, dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà il quale deve essere socio ordinario o socio sostenitore Aisa. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto specificamente delegato.

Lo status di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché dell’elettorato attivo e passivo. A tutti i soci è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire le cariche sociali all’interno dell’associazione. In concreto, tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. È previsto il principio del voto singolo.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L’associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività associativa da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative, la libera eleggibilità degli organi amministrativi e il principio del voto singolo.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde per:

recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 (centoventi giorni) dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.

L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio, contenuto nel tempo massimo fissato dal Presidente dell’Assemblea. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, avranno durata di tre anni, ed i soggetti in carica saranno rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire uno o più commissioni con poteri consultivi, determinandone le facoltà e le modalità di funzionamento.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un 1/3 (terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea può riunirsi anche, sempre che sia tecnicamente possibile, utilizzando la videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Le modalità di collegamento in videoconferenza saranno espressamente indicate nella convocazione stessa.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell’Assemblea ordinaria:

  1. approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
  2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  4. eleggere e revocare i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
  5. eleggere i componenti della Commissione etica;
  6. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  7. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto, le modificazioni e/o integrazioni del Codice etico e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  8. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell’Assemblea straordinaria:

  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne (età minima 16 anni) solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 13 (tredici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

  1. Presidente
  2. Vicepresidente
  3. Segretario
  4. Tesoriere
  5. Consiglieri

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea nella rosa delle candidature presentate a mezzo mail, (pec), raccomandata a mano o postale con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio Direttivo in carica almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dello stesso. La candidatura dovrà essere completa di documento di identità, curriculum ed obiettivi che il candidato si propone.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. nominare il Presidente, Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione;
  4. decidere sull’accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione all’Associazione presentate periodicamente dal Presidente;
  5. predisporre le modificazioni e/o integrazioni del Codice etico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. decidere le eventuali quote associative annuali, determinandone l’ammontare;
  8. nominare i componenti delle Commissioni;
  9. nominare i membri della Giuria giudicante nelle manifestazioni, gare e concorsi organizzati dall’Associazione;
  10. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  11. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  12. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  13. adottare i provvedimenti proposti dalla Commissione etica;
  14. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere si occupa della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell’Associazione.

Art. 17 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La carica di Consigliere si perde per:

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  3. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  2. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  4. decidere sulle domande di ammissione degli associati a lui presentate e comunicarle periodicamente al Consiglio Direttivo;
  5. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
  6. sviluppare rapporti fiduciari con i Stakeholder e con i centri wellness, partecipare ad eventi con lo scopo di promuovere, divulgare la cultura di Sauna & Aufguss e far conoscere le attività dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 19 – REVISORI DEI CONTI

L’Assemblea dei Soci ogni tre anni elegge n. 2 (due) componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Il Collegio esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa dell’Associazione.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO E DI BILANCIO

L’esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) giugno dell’anno successivo e, contestualmente, presenta il programma annuale di attività.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede sociale, accompagnato dalla relazione sull’andamento della gestione onde i soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È, pertanto, vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 21 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

Art. 22 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 12.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.