AISA was established in 2014 and revised its Statute in 2019, 2024 and 2026; it is a non-profit association that operates primarily in Italy.
The internal organization of AISA is inspired by principles of democracy and equality of rights for all members, the association’s positions are elective, and all members can be appointed to these positions.
The distribution of profits and management surpluses, as well as reserves or capital, is prohibited, even indirectly, during the association’s life, unless the allocation or distribution is required by law.
The purpose of AISA is to promote all initiatives aimed at raising awareness and appreciation of the world of the Sauna and the art of Aufguss in all its variations, as well as highlighting the multiple physical and psychological benefits that can positively enhance the Sauna experience, and to foster the cultural and professional growth of those who work in this field as sauna staff/Aufguss masters.
Art. 1 – Atto costitutivo e denominazione
1. Come dagli atti redatti presso il notaio Laura Curzel dai soci fondatori e registrati presso l’Agenzia delle Entrate di Verona in data 21/10/2015 al n. 19267 serie 1T per modifica di una precedente realtà associativa costituita in data 14 novembre 2014 e denominata Associazione Italiana Maestri di Aufguss in sigla AIMA (Uff. Reg. 11/12/2014 N. 21267), modificando il previgente statuto allegato agli atti di registrazione citati, si costituisce nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione senza scopo di lucro, denominata: “Associazione Italiana Saune e Aufguss” in sigla “AISA”, disciplinata dal presente statuto il quale modifica, integra e sostituisce ogni atto precedente.
2. L’associazione ha sede nel Comune di Seren del Grappa (BL), in Via Industrie n. 18 e intende operare principalmente nel territorio italiano.
3. Il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune può essere stabilito con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L’associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Definizioni: L’Aufguss e il ruolo dell’Aufgussmeister*in
1. L’Aufguss è un rituale con benefici fisici e psichici, praticato all’interno di una sauna. Consiste nel versare dell’acqua e/o del ghiaccio, possibilmente arricchiti da oli essenziali e/o altre profumazioni adatte alla sauna, sulle pietre roventi della stufa, alzando così l’umidità dell’ambiente e la percezione del calore del corpo. Quando l’aria calda generata dal calore della stufa trasporta il vapore d’acqua verso il soffitto della sauna, l’Aufgussmeister*in, tramite le più svariate tecniche di ventilazione (standard e show), con un asciugamano o altro attrezzo adatto all’uopo, muove l’aria calda e umida in modo che venga distribuita in tutto l’ambiente della sauna e verso gli ospiti. L’effetto immediato è l’aumento della percezione del calore sulla pelle, nonché un ulteriore aumento della sudorazione del corpo.
2. La figura dell’Aufgussmeister*in riconosciuta dall’Associazione deve corrispondere a precisi requisiti e, più precisamente: essere in possesso del diploma rilasciato direttamente da AISA a seguito della frequenza di un corso presso una scuola riconosciuta e del superamento dell’esame finale; oppure aver integrato il proprio percorso formativo con le materie, le ore, il tirocinio e l’esame finale previsti dal regolamento AISA.
3. L’Aufguss si suddivide in generale in Aufguss classico (senza musica, con tecniche di ventilazione standard), Aufguss moderno (con musica e tecniche di ventilazione più o meno standard), Aufguss show (con musica, tema, costumi e tecniche di ventilazione standard e avanzate), Aufguss meditativo (solitamente di durata prolungata e con utilizzo di strumenti atti a favorire la meditazione ed essenze con scopo similare), Aufguss Herbal (qui è previsto l’uso di infusi, estrazioni di erbe, rami e in generale altri prodotti anche diversi dagli oli essenziali) e Aufguss in cabina di vapore (utilizzando prodotti per la pelle peeling, scrub, gommage).
4. Inoltre, esiste anche una suddivisione tematica dell’Aufguss in base ai suoi scopi, come, ad esempio, Aufguss rilassanti, energizzanti, emozionali, etc.
5. L’Associazione Italiana Saune e Aufguss (AISA), promuove, con particolare attenzione, l’uso di oli essenziali puri al 100% e consiglia e promuove che l’utilizzo della sauna avvenga secondo la tradizione nordica “no tessile”.
Art. 3 – Scopi
1. L’Associazione Italiana Saune e Aufguss è apartitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, i seguenti scopi:
a) promuovere tutte le iniziative tendenti a valorizzare il mondo della sauna e dell’arte dell’Aufguss in tutte le sue varianti nonché dei plurimi benefici fisici e psichici che possano positivamente e maggiormente influenzare l’esperienza in sauna, nonché, a tutelarne l’immagine sul territorio nazionale e a diffonderne la conoscenza;
b) promuovere e realizzare lo sviluppo del profilo professionale dell’Aufgussmeister*in;
c) formulare linee guida per la formazione dell’Aufgussmeister*in, riconoscere soggetti terzi (scuole) che erogano la formazione secondo le linee guida dell’associazione e certificare la formazione eseguita mediante esami e/o crediti formativi;
d) favorire e supportare la creazione di un registro professionale, con relativa deontologia, che garantisca e tuteli la figura dell’Aufgussmeister*in;
e) offrire un supporto ai Centri esistenti ed alla nascita di nuovi Centri Wellness, nella gestione e formazione degli Addetti sauna/Aufgussmeister*in ai fini di migliorare continuamente la cultura della sauna stessa e la sua diffusione;
f) promuovere la creazione di un network tra Aufgussmeister*in, e, più in generale, tra tutti i soggetti interessati al mondo delle saune e degli Aufguss;
g) promuovere e realizzare la crescita culturale e professionale di quanti operano nel mondo della sauna e dell’arte dell’Aufguss come Centri saune, Addetti di sauna /Aufgussmeister*in;
h) promuovere e realizzare la ricerca scientifica riguardo il mondo saunistico e delle attività correlate;
i) promuovere tutte le altre attività che contribuiscono alle finalità della Associazione.
2. Le finalità sopra descritte potranno essere perseguite attraverso le seguenti attività:
a) assistenza e supporto che tuteli la professionalità degli Aufgussmeister*in e garantisca loro visibilità;
b) organizzazione di convegni, seminari, dibattiti, spettacoli, rassegne, mostre, concorsi e tutto ciò che è inerente alle tematiche di interesse dell’Associazione;
c) realizzazione e pubblicazione di periodici, bollettini, libri e altri documenti e strumenti informativi, atti di convegni, seminari, nonché studi e ricerche compiute e la realizzazione di altri strumenti, cartacei o elettronici, destinati alla divulgazione aggiornata delle attività dell’Associazione per soci e/o altri utenti;
d) creazione di un centro studi e documentazione, con banche dati e biblioteche specializzate;
e) realizzazione di campagne di sensibilizzazione da destinare alle attività sopra indicate sui temi di interesse;
f) realizzazione e gestione di un proprio sito Internet multilingue funzionale all’informazione, alla conoscenza e alla diffusione delle proprie proposte e delle attività svolte nei settori e campi oggetto delle finalità istituzionali;
g) realizzazione e gestione di servizi e strutture necessarie all’adempimento delle finalità istituzionali;
h) realizzazione di consulenze progettuali e costruttive, nonché la definizione di direttive per la pianificazione e costruzione di Centri Wellness e saune;
i) concessione del patrocinio per manifestazioni e/o eventi secondo i rispettivi Regolamenti.
3. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà, inoltre:
a) aderire ad enti e organismi a carattere nazionale e internazionale di cui condivide finalità e metodi;
b) collaborare e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
c) realizzare attività commerciali e ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini istituzionali;
d) ottenere l’iscrizione a registri nazionali o internazionali previsti da istituzioni pubbliche e dalle normative vigenti ai fini del riconoscimento delle diverse tipologie di attività che nell’Associazione i soci possono realizzare;
e) ottenere il riconoscimento ed accreditamento da parte di Enti pubblici nazionali ed internazionali per l’Associazione o per singole attività.
4. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono parteciparvi secondo le modalità e previsioni del presente Statuto e del regolamento.
5. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
6. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Art. 4 – Soci
1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, partecipando alla vita associativa.
2. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
3. Sono previste diverse categorie di soci:
a) socio fondatore;
b) socio ordinario;
c) socio sostenitore;
d) socio benemerito/onorario;
e) socio in formazione.
4. Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione e possono essere interpellati dal CD su particolari materie.
5. Soci ordinari: coloro che siano in possesso del titolo di Aufgussmeister*in o coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione, entrano a far parte dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, nonché i Centri affiliati (le società e gli enti che condividono gli scopi e sono stati riconosciuti dal CD).
6. Soci sostenitori: sono persone fisiche, società ed Enti che abbiano interesse alle tematiche proprie dell’Associazione, che aderiscono o contribuiscono direttamente e materialmente ad iniziative e/o eventi promossi dall’Associazione e che previa domanda di ammissione e relativa accettazione, entrano a far parte dell’Associazione.
7. Soci benemeriti e onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro i quali si sono particolarmente distinti nel mondo degli Aufguss e delle saune a livello nazionale o internazionale. Tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.
8. Soci in formazione: sono coloro che sono iscritti tramite una scuola riconosciuta da AISA per lo svolgimento del corso di base.
9. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e salvo il pagamento della quota annuale.
Art. 5 – Procedure di ammissione
1. Possono far parte dell’associazione come soci ordinari coloro che, dopo aver svolto il regolare percorso formativo così come previsto dallo specifico regolamento ed aver superato con esito positivo gli esami finali, sono in possesso del titolo di Aufgussmeister*in.
2. Una volta conseguito il titolo di Aufgussmeister*in, i soci ordinari che vogliano accrescere la propria professionalità possono accedere su base volontaria ai percorsi di formazione avanzata.
3. Una volta concluso il percorso di formazione avanzata sono in possesso del titolo di Aufgussmeister*in Magistrale, con evidenza del percorso scelto tramite una apposita annotazione nel registro dei soci.
4. Possono altresì essere soci ordinari anche coloro che siano in possesso di una acclarata esperienza tecnico professionale nel campo saunistico e che abbiano presentato a tal fine domanda al Consiglio Direttivo chiedendo l’ammissione a socio ordinario. Il Consiglio delibera avendo assunto il parere della Commissione didattico-scientifica e della formazione permanente la quale valuta il curriculum del candidato.
5. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia titolo o interesse presenta domanda per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare ed osservare le norme dello Statuto, del Codice Etico e le deliberazioni adottate dagli organi sociali nonché a partecipare alla vita associativa.
6. Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo a cadenza quindicinale le domande di ammissione pervenutegli nelle diverse forme. Il Consiglio Direttivo può accogliere o rigettare le domande pervenute decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
7. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della decisione del Consiglio Direttivo ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
8. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato via PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne l’invio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre ricorso l’Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’istanza stessa dovrà essere messa all’ordine del giorno e discussa alla prima Assemblea ordinaria utile. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio, contenuto nel tempo massimo fissato dal Presidente dell’Assemblea.
9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, con età minima di 16 anni, dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne sullo stesso gravanti.
10. Coloro che sono iscritti ad un corso di formazione di base, i quali non siano per qualche altro motivo già soci AISA, sono considerati soci in formazione e la lista degli iscritti ai corsi con le relative quote viene comunicata dal Direttore della scuola alla Segreteria dell’Associazione.
11. Lo status di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché dell’elettorato attivo e passivo. A tutti i soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire le cariche sociali all’interno dell’Associazione. I soci minorenni godono dei diritti sociali di cui sopra, da esercitarsi attraverso il loro legale rappresentante, fatta eccezione per il diritto di elettorato passivo e per il diritto a ricoprire le cariche sociali.
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
1. L’Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività associativa da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative, la libera eleggibilità degli organi amministrativi e il principio del voto singolo.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;
c) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;
d) l’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
d) non mettere in essere o pubblicizzare attività in concorrenza con gli scopi e le attività dell’associazione comprese quelle della didattica assolte mediante solo scuole riconosciute AISA e/o secondo le linee guida della formazione.
Art. 7 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde:
a) per recesso volontario: ogni associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato;
b) per mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
c) nel caso in cui venga posto in essere, anche autonomamente e senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, attività formative o istituzionali, anche in collaborazione con altre Associazioni, in concorrenza con AISA, qualora tali attività arrechino nocumento agli interessi, alle finalità o all’immagine dell’Associazione; la conseguente perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. L’associato può essere escluso dall’Associazione attraverso un provvedimento di espulsione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti o dalle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione gravi danni materiali o morali.
3. Il provvedimento di espulsione è deliberato dal Consiglio Direttivo sulla base di una richiesta formulata dalla Commissione Etica al termine dell’attività istruttoria che essa mette in atto per impulso di un altro associato o del Consiglio Direttivo, per iniziativa propria o per segnalazione di terzi. Le attività della Commissione Etica sono regolate secondo il principio di indipendenza e autonomia dell’organo, secondo le previsioni del presente Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti dell’Associazione e della stessa Commissione.
4. Avverso il provvedimento di espulsione è possibile proporre ricorso all’Assemblea dell’Associazione nelle forme previste dal Codice Etico e dal regolamento dell’Associazione.
5. L’associato receduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative annuali versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 8 – Organi dell’associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori dei conti
d) la Commissione Etica.
2. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, hanno durata di tre anni e, eccezione fatta per la Commissione Etica ove vige il divieto del triplo mandato consecutivo, i soggetti in carica saranno rieleggibili secondo le modalità previste dallo Statuto e dal relativo regolamento.
Art. 9 – Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola, al momento dell’assemblea, con il versamento della eventuale quota associativa relativa all’anno in corso. L’Assemblea è regolata dal suo regolamento il quale, in ottemperanza ai principi dettati dallo Statuto, ne garantisce il funzionamento.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
4. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un 1/3 (un terzo) degli associati.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
6. La convocazione deve essere inviata per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente dell’Assemblea (se diverso) e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 10 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
d) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
e) eleggere e revocare i componenti della Commissione Etica;
f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione e di espulsione dall’Associazione;
g) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto;
h) ratificare gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; tali regolamenti se approvati dal Consiglio Direttivo con una maggioranza uguale o superiore ai 4/5 (quattro quinti) dei membri del Consiglio sono comunque validi dal tempo della loro approvazione e si intendono ratificati alla prima assemblea utile, anche senza necessità di dibattito, purché in assenza di proposte di emendamento da parte degli associati. Nel caso i regolamenti non abbiano la maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo sono comunque validi dal tempo della loro approvazione, ma devono essere portati all’attenzione della prima Assemblea utile che li può discutere ed approvare anche con modifiche;
i) approvare modificazioni e/o integrazioni del Codice Etico proposte dal Consiglio Direttivo o presentate dalla stessa Commissione Etica;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. Ai fini dell’elettorato passivo in ogni elezione degli organi associativi (ad esempio Consiglio Direttivo, Commissione Etica, ecc.) il socio candidato dovrà ricevere almeno il 5% dei voti rispetto al numero dei votanti e sotto questa soglia in nessun caso potrà essere oggetto di ripescaggio qualora previsto.
3. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 11 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 12 – Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento, al momento dell’assemblea, della quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove) secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Il Consiglio Direttivo è costituito da:
a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Consiglieri
3. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea nella rosa delle candidature presentate a mezzo mail, pec, raccomandata a mano o postale con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio Direttivo in carica almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dello stesso. La candidatura dovrà essere completa di documento di identità, curriculum ed obiettivi che il candidato si propone.
Art. 14 – Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione di riunioni del Consiglio Direttivo in cui non siano previste votazioni su delibere della Commissione Etica è fatta attraverso gli strumenti idonei a garantire a ciascun membro un anticipo di almeno 3 (tre) giorni dalla data della convocazione e deve indicare il luogo, la data, l’ora, gli argomenti all’ordine del giorno ed i documenti su cui è da assumere la delibera.
3. Qualora invece siano da assumere i provvedimenti di carattere disciplinare la convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail, la quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno ed i documenti su cui è da assumere la delibera.
4. In caso non sia possibile il rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri, fatte salve le assenze debitamente giustificate. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale dell’adunanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri collegati.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) eleggere il Presidente, il Vicepresidente;
d) nominare tra gli associati un Segretario e un Tesoriere;
e) decidere sull’accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione all’Associazione presentate periodicamente dal Presidente;
f) predisporre le modificazioni e/o integrazioni del Codice Etico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione i quali, secondo le previsioni del presente Statuto, devono essere presentati sempre all’Assemblea per essere ratificati ovvero approvati secondo le previsioni dell’art. 10. I regolamenti sono produttivi di effetti a partire dalla loro approvazione ma il Consiglio Direttivo ha il dovere di presentarli alla prima Assemblea utile;
h) decidere le eventuali quote associative annuali, determinandone l’ammontare ed il termine per il loro versamento;
i) nominare i componenti delle Commissioni;
j) nominare i membri della Giuria giudicante nelle manifestazioni, gare e concorsi organizzati dall’Associazione;
k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
n) decidere in ordine ai provvedimenti proposti dalla Commissione Etica;
o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali nonché quelle definite nel programma annuale dell’Associazione, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
p) definire la sede legale ed individuare sedi operative diverse e sedi periferiche nelle varie regioni, dandone comunicazione tramite il sito istituzionale;
q) nominare i membri della Commissione didattico scientifica entro 60 giorni dall’elezione;
r) deliberare la perdita della qualifica di socio ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c).
2. Il Consiglio Direttivo potrà istituire una o più Commissioni con poteri consultivi, determinandone le facoltà e le modalità di funzionamento.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
4. Il Tesoriere ha il compito di:
a) provvedere all’organizzazione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) tenere le scritture contabili, che deve sottoporre a semplice richiesta al Presidente ed ai Revisori dei conti;
c) coadiuvare il Consiglio Direttivo a predisporre i bilanci consuntivo e preventivo e redigere la propria relazione.
5. Il Segretario ha il compito di:
a) organizzare e dirigere i servizi di segreteria;
b) provvedere alle comunicazioni dell’Associazione;
c) effettuare le operazioni di verifica poteri per la partecipazione all’Assemblea;
d) verbalizzare le riunioni degli organi associativi.
Art. 16 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del consiglio direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 7 del presente Statuto;
d) assenza dalle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza valido motivo, adeguatamente giustificato.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio medesimo in ordine di preferenze. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale decide sulla loro conferma. In caso di conferma, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in essere.
3. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l’Assemblea ordinaria che procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
4. Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri cessi dall’incarico, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione del nuovo Consiglio, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 17 – Il Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) sottoporre al Consiglio Direttivo con cadenza quindicinale le domande di ammissione degli associati;
e) convocare l’Assemblea degli associati, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
f) sviluppare rapporti fiduciari con gli Stakeholder e con i Centri wellness, partecipare ad eventi con lo scopo di promuovere, divulgare la cultura di Sauna e Aufguss e far conoscere le attività dell’Associazione.
6. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, il Consiglio Direttivo conferisce espressa delega ad altro Consigliere.
Art. 18 – Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati
1. Tutte le Commissioni, i Gruppi di lavoro e i Comitati che il Consiglio Direttivo potrà istituire ai sensi dell’art. 15 comma 2 dovranno essere formati da soci che potranno avvalersi anche di esperti e consulenti non soci. Ai fini della loro istituzione, il Consiglio Direttivo comunicherà tramite il sito e con mezzi opportuni a tutti gli associati la necessità di formare una Commissione, un Gruppo di lavoro o un Comitato assegnando un termine entro il quale essi dovranno esprimere la loro disponibilità partecipativa, indicando altresì le eventuali competenze specifiche richieste.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà altresì indicare il numero di persone necessarie per costituire la Commissione, il Gruppo o il Comitato ed il tempo di permanenza negli stessi ovvero le modalità per favorire una rotazione tra i membri.
3. In ogni Commissione, Gruppo o Comitato dovrà essere presente almeno un membro del Consiglio Direttivo.
4. Referenti Territoriali:
a) il Consiglio Direttivo può promuovere l’istituzione di un Referente Territoriale per una determinata zona, definita su base provinciale, regionale o comprendente più aree del territorio italiano, in relazione al numero dei soci ivi presenti;
b) il Referente Territoriale è eletto, tra i soci che presentano la propria candidatura, dai soci aventi diritto appartenenti alla relativa zona territoriale;
c) il Referente Territoriale ha il compito di mantenere attiva la presenza e le iniziative dell’Associazione sul territorio, nonché di fungere da tramite tra i soci locali e il Consiglio Direttivo;
d) il Consiglio Direttivo determina, a propria discrezione, la necessità di istituire o meno un Referente Territoriale per ciascuna zona.
Art. 19 – I Revisori dei Conti
1. L’Assemblea dei Soci ogni tre anni elegge n. 2 (due) componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa dell’Associazione.
2. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
Art. 20 – La Commissione Etica
1. La Commissione Etica è un organo autonomo rispetto al Consiglio Direttivo e assume le sue decisioni in ordine alle segnalazioni che le vengono rivolte o alle richieste di parere secondo le disposizioni del Codice Etico e del proprio regolamento interno.
2. La Commissione è composta da tre membri effettivi tutti eletti dall’Assemblea ordinaria con il quorum qualificato di voti previsto per le Assemblee straordinarie. I candidati dovranno essere di qualificata e comprovata esperienza.
3. La Commissione si riunisce ed opera solo con i membri effettivi. In caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione si darà luogo a nuove elezioni dei membri della Commissione.
4. La Commissione assume in autonomia le iniziative in relazione alle competenze attribuite dal Codice Etico.
5. Ha facoltà di proporre con provvedimento motivato al Consiglio Direttivo, che decide secondo le previsioni del Codice Etico e dello Statuto, l’applicazione delle sanzioni disciplinari più gravi come la sospensione e la decadenza da socio.
Art. 21 – La Commissione Didattico-Scientifica
1. La Commissione Didattico-Scientifica è la commissione che coadiuva il Consiglio Direttivo nella gestione delle attività formative e scientifiche dell’associazione con le modalità previste dalle linee guida della formazione. La CDS propone al CD revisioni periodiche delle linee guida sulla base dell’evoluzione della figura dell’Aufgussmeister*in e di evidenze scientifico/mediche sull’utilizzo della sauna.
2. La Commissione è composta da cinque membri effettivi nominati dal CD tra i soci secondo criteri di competenza ed esperienza in ambito formativo dell’Aufgussmeister*in. Fanno parte di diritto della Commissione il Responsabile della Formazione e il Responsabile della Commissione Esami.
3. La Commissione si riunisce ed opera solo con i membri effettivi, i quali però possono convocare esperti delle materie trattate con scopo consulenziale.
4. La commissione decade col termine del mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 22 – Esercizio Finanziario e Bilancio
1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo e, contestualmente, approva il programma annuale di attività presentato dal Consiglio Direttivo.
3. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data dell’assemblea, accompagnato dalla relazione sull’andamento della gestione affinché i soci possano prenderne visione.
4. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
5. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge.
Art. 23 – Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo qualora questo sia stato nominato.
3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 24 – Patrimonio e risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote annuali e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici;
d) contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazione.
2. Le quote associative annuali, le affiliazioni e le altre liberalità sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 25 – Modifiche dello Statuto
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.
Art. 26 – Scioglimento e devoluzione dei beni
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 11.
1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità benefiche, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 27 – Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.