Logo AISA
  • English
  • Italiano
  • Deutsch

Code of Ethics

To integrate the Statute, AISA wanted to establish some ethical criteria for the work of all those who are part of the Association and who share the ethical values that constitute the aims of the Association.
The Code of Ethics AISA ethically regulates the relationships between members: the Aufgussmeisters in collaboration with the centers in which they operate, with the users of the same and with other Aufgussmeisters, regulates the relationships of AISA with stakeholders and finally regulates the relationships of the centers affiliated with AISA towards the Aufgussmeisters and their guests.
The AISA members, with the adhesion and subscription of the Code of Ethics, commit themselves to respect it to guarantee their own conduct and ethical behavior.

Associazione Italiana Saune & Aufguss

Scarica il Codice Etico

Premessa

Definizioni

Il Codice Etico di AISA nasce dall’esigenza di fissare dei criteri etici di riferimento dell’operato di tutti coloro che fanno parte di AISA e ne condividono le finalità. Esso rappresenta uno strumento normativo interno ad integrazione dello Statuto, avente un carattere indicativo e non esaustivo delle condotte. L’appartenenza ad AISA implica l’osservanza della normativa giuridica generale vigente nonché l’accettazione, la piena adesione e la sottoscrizione dello statuto dell’Associazione, nonché del presente Codice Etico.
L’Aufgussmeister
La figura dell’Aufgussmeister o Maestro di Sauna (d’ora in poi MdS) riconosciuta dall’Associazione, oltre ad osservare il presente codice, deve aver frequentato un percorso di formazione che gli permetta di accedere all’Associazione secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.

L’Aufguss

L’Aufguss è un rituale con benefici fisici e psichici, praticato all’interno di una sauna. Consiste nel versare dell’acqua fredda e/o del ghiaccio, possibilmente arricchiti da oli essenziali, sulle pietre roventi della stufa/braciere, alzando così l’umidità dell’ambiente e la percezione del calore. Il calore della stufa trasporta il vapore d’acqua verso il soffitto della sauna. L’Aufgussmeister, tramite le più svariate tecniche di sventolamento, muove l’aria calda e umida in modo che sia distribuita in tutto l’ambiente della sauna e verso gli utenti.
La sauna viene preparata qualche minuto prima per il rituale dell’Aufguss, aprendo la porta per favorire il ricambio dell’aria ed arricchire l’ambiente di ossigeno. L’Aufguss normalmente comprende anche la cosiddetta presentazione in cui oltre al MdS che condurrà il rituale, vengono presentate la tipologia e la durata dell’Aufguss, gli oli essenziali utilizzati e le raccomandazioni di base sul comportamento e la sicurezza; successivamente avviene il rituale vero e proprio, articolato in più fasi, dette gettate, in cui l’Aufgussmeister versa acqua/ghiaccio (con l’aggiunta di eventuali oli essenziali) sul braciere e muove l’aria. A conclusione, il MdS verifica il deflusso degli utenti dalla sauna e la buona pratica di raffreddamento, contribuendo alla rilevazione di eventuali emergenze prima di andare a fare la propria doccia. Il MdS è tenuto a lasciare la Sauna in ordine dopo l’esecuzione del suo Aufguss rimuovendo arredi attrezzature e ogni altra cosa vi abbia introdotto.
L’Aufguss, può essere eseguito con uno o più asciugamani, bandiere, ventagli, banderuole, rami di betulla, eucalipto, etc …. Possono essere integrate nella esecuzione di un Aufguss, altre attività correlate/altri metodi rilassanti, quali ad esempio campane tibetane, KNEIPP, meditazione, aromaterapia, etc …
L’Aufguss cosiddetto “moderno” solitamente viene accompagnato da brani musicali di qualsiasi genere, possibilmente volti al relax degli utenti. Il MdS ha sempre con sé un asciugamano, distinto dall’asciugamano o dagli oggetti che vengono usati per ventilare, atto ad asciugare il proprio sudore onde evitare che esso arrivi agli utenti mentre opera i vari rituali in sauna.
L’Associazione Italiana Saune e Aufguss (AISA), consiglia e promuove l’uso di oli essenziali naturali al 100% e la frequentazione della sauna senza costume come da tradizione nordica.

Il Centro

I vari Centri benessere, piscine e saune che vorranno aderire all’AISA dovranno sottoscrivere il presente codice, rispettarlo e garantire agli Aufgussmeister le condizioni per agire in coerenza con questi principi.

Parte Prima

Art. 1 Finalità

Il presente codice etico di comportamento è redatto al fine di stabilire l’adesione ad AISA dei suoi Soci e la condivisione dell’insieme dei valori etici costituenti la finalità di AISA; regolamentare i comportamenti dei soci; regolamentare eticamente i rapporti tra i soci; tra AISA e i propri interlocutori, compresi coloro che, tramite elargizioni di ogni genere, consentono ad essa di raggiungere i propri obiettivi. I soci di AISA sottoscrivono questo codice e s’impegnano a rispettarlo a garanzia della propria condotta nella collaborazione con i Centri in cui essi operano, degli utenti dei medesimi e degli altri MdS.

Art. 2 Principio del beneficio

Il MdS esercita la sua attività nel rispetto delle leggi, dei regolamenti dei centri nei quali opera, sia a titolo volontario che professionale, nell’esclusivo intento di offrire agli utenti una esperienza di benessere.
Il benessere ricercato da un utente in un Centro implica, quale necessaria premessa, che ogni azione del MdS sia esercitata in condizione di sicurezza, sia guidata dal buon senso, sia orientata ad offrire beneficio.

Art. 3 Rispetto

Il MdS opera sempre ed in particolare nel rito dell’Aufguss, degli scrub e dei vari rituali saunistici, avendo cura del massimo rispetto per la persona, il corpo, la salute dell’utente. Il rispetto dell’utente implica la massima attenzione all’igiene personale e dei luoghi, al rispetto dell’incolumità fisica di chi assiste ai vari rituali, all’osservanza delle regole della sicurezza del centro in cui opera, nonché di prudenza, buon senso e prevenzione da rischi.
Il MdS ha cura che i principi qui sopra espressi si riflettano anche nell’immagine pubblica che egli da di sé attraverso i Social Network, i propri profili pubblici, ed i profili dei centri ove opera, avendo cura di distinguere i momenti di sano piacevole divertimento dalla pubblicazione di questo, quando tale pubblicazione per il fatto di essere trasportata fuori dal suo naturale contesto, possa recare danno alla propria immagine, a quella di altri MdS, a quella dei Centri, e di tutto il Movimento saunistico.
Il MdS opera nel rispetto dei colleghi e del centro in cui opera o in cui è ospite, rispettandone il regolamento, l’organizzazione e le indicazioni sul tipo di aufguss da fare e sulla organizzazione del programma degli stessi. Il MdS non effettua un aufguss se non è autorizzato dal centro.

Art. 4 La Nudità

La richiesta di praticare la sauna senza il costume nasce da motivazioni di carattere salutistico. È consigliabile infatti il rito della sauna senza indumenti che possono impedire la sudorazione e conseguentemente aumentare la temperatura corporea interna nonché l’assorbimento di sostanze tossiche. Qualora si ritenesse di utilizzare un indumento si raccomanda che esso sia comunque tessuto di fibre naturali.
La pratica della nudità nei circuiti saunistici è altra cosa dal naturismo, rientra nella cosiddetta tradizione “Nordica” proposta da AISA come riflessione e progressiva adesione dei Soci dei Centri e degli utenti a un comportamento più coerente con i principi della sauna.

Art. 5 Informazione e istruzione

In collaborazione con i centri nei quali si trova ad operare, sia a titolo volontario che professionale, il MdS è in grado di offrire informazioni e insegnamenti sul modo corretto di vivere l’esperienza saunistica. In particolare, egli è in grado di collaborare con l’utente per l’approccio corretto alla sauna, sua preparazione, conoscenze del ciclo del caldo e del freddo, conoscenza dei tipi diversi di sauna ed indicazioni per le diverse esigenze personali, tempi e modi opportuni per il rilassamento, etc …

Art. 6 Libera adesione

Il MdS agisce mettendo gli utenti nella condizione di scegliere se partecipare o meno ai riti saunistici illustrandone i benefici e non forza gli utenti a gare di resistenza o prove di vigore fisico.
Il MdS per aiutare gli utenti a partecipare coscientemente al rito saunistico dell’Aufguss, assumendosi la responsabilità della scelta, svolge con cura la presentazione dello stesso con le seguenti modalità:

Art. 7 Attrezzature individuali

Il MDS utilizzerà nei suoi rituali vari attrezzi, oli e altre materie prime che rispondono ai criteri qui di sopra esposti, devono cioè garantire la sicurezza dell’utente e il loro benessere, quindi è cura del MDS, o responsabilità del centro, procurare oli essenziali puri possibilmente certificati di origine bio e materiali che siano adatti alle temperature e funzioni della sauna.
Il MdS ha sempre con sé un asciugamano, distinto dall’asciugamano o dagli oggetti che vengono usati per ventilare, atto ad asciugare il proprio sudore onde evitare che esso arrivi agli utenti mentre opera i vari rituali in sauna.

Art. 8 Segnalazione

Nei casi in cui il MdS rilevi da parte degli utenti, o di altri MdS, comportamenti inappropriati, scorretti, che violino il regolamento del centro, il buon senso, la decenza, la morale comune, creino fastidio agli altri utenti o addirittura rilevino quali molestie, violenza o simili, ha l’obbligo di segnalare i comportamenti e le persone che li mettono in atto agli addetti del Centro in cui opera, se agisce a titolo volontario, affinché chi ha il compito di provvedere disciplinarmente come da regolamento del Centro, possa prendere i dovuti provvedimenti. Se invece il MdS è dipendente del Centro agisce secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 9 Pronto intervento

Il MdS non ha compiti specifici di pronto soccorso salvo non sia dipendente del Centro, addestrato a tal fine, ovvero non sia medico o paramedico. In casi di emergenza egli opera con tempestività secondo le procedure di pronto intervento proprie del luogo in cui opera e secondo le competenze di base che egli ha appreso nei corsi formativi, per la messa in sicurezza dell’infortunato e l’allerta tempestiva dei soccorsi.

Art. 10 Il Centro

I Centri soci di AISA, o che intendono chiedere il patrocinio per eventi all’AISA, aderiscono al presente codice etico, ed attraverso il proprio regolamento interno e il proprio operato ne garantiscono rispetto e diffusione.
Il Centro ha la responsabilità di ammettere gli utenti al proprio interno per offrire loro un insieme di prestazioni, in condizione di sicurezza e incolumità personali, volte al benessere psicofisico. Il Centro ha inoltre la responsabilità di autorizzare il MdS a svolgere la sua attività, che sia volontario o dipendente o comunque retribuito. Tale autorizzazione è implicita nel momento in cui tale attività è pubblicizzata, permessa e non impedita.
Il Centro benessere, sauna, piscina, socio di AISA s’impegna ad offrire al Mds tutte le informazioni necessarie sui piani organizzativi, di pronto intervento e soccorso e ad offrire ogni altra informazione utile allo svolgimento delle attività del MdS al suo interno.
Il Centro per essere Socio AISA deve presentare la propria assicurazione di responsabilità civile, la regolarità dei rinnovi, e le modalità con cui essa copre i MdS che abitualmente vi operano a titolo volontario.
I Centri soci di AISA, o che intendono chiedere il patrocinio per eventi all’AISA, dovranno prevedere un regolamento di tutela della Privacy del cliente. In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ogni Centro, nella sua qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha il compito di informare tutti gli utenti sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, il loro ambito di comunicazione, di diffusione ed i diritti previsti dalla legge a favore degli interessati.
Le informazioni raccolte dal personale del Centro possono riguardare anche informazioni sensibili sullo stato di salute del cliente, che saranno utilizzate esclusivamente per scongiurare eventuali dannose interferenze con i servizi o i trattamenti richiesti.
La conservazione dei dati sensibili che deve avvenire a norma di legge, sarà limitata ad un periodo di un anno dall’ultima visita e dopo tale scadenza i dati saranno distrutti.
Tali dati potranno comunque essere distrutti in qualsiasi momento su richiesta del cliente.
Il regolamento deve inoltre prevedere la salvaguardia del diritto dell’utente alla tutela della propria immagine e della propria riservatezza, prevedendo in modo espresso il divieto di accedere al Centro con apparecchi di video ripresa, telefoni cellulari, tablet o altro.
In occasione di eventi particolari potranno essere autorizzate foto o riprese solo da personale del Centro, non da singoli utenti e la loro pubblicazione o divulgazione tramite social network dovrà essere comunicata agli utenti che devono poter essere liberi di esprimere anche in via informale la liberatoria a tale attività.
La raccolta e la pubblicazione di scatti o riprese video hanno il solo fine di rappresentare e far conoscere ad un pubblico ampio la buona pratica saunistica nonché la condivisione delle attività di AISA nei raduni dei MdS e/o nelle competizioni. Ogni altra finalità deve essere vietata, salvo esplicito e inequivoco consenso di quanti siano coinvolti.

Art. 11 Il MdS in Gara

Durante le Competizioni, i Tornei o le gare a vario titolo organizzate da AISA e da essa patrocinate, il MdS si comporterà secondo i principi di etica di ogni sport. Egli rispetterà la propria disciplina, i propri avversari, i regolamenti, i giudici, accettandone i verdetti, salvo le forme di ricorso previste.

Seconda Parte

Art. 12 Tutela del nome di AISA

Nello svolgimento delle proprie attività i soci AISA non devono, con azioni od omissioni, danneggiare o compromettere i profili valoriali e d’immagine che caratterizzano AISA e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.

Art. 13 Trasparenza all’interno di AISA e verso i terzi

Il Codice Etico riflette l’impegno dei Soci AISA all’osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo norme di comportamento trasparenti.
In particolare, i Soci AISA riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie vengano reperite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l’interesse esclusivo di AISA.
I Soci s’impegnano a sostenere finanziariamente le attività di AISA, collaborando anche nella raccolta di fondi presso terzi, ponendo grande attenzione a non far pervenire ad AISA finanziamenti che possano pregiudicarne l’indipendenza.
I rapporti con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e le aziende che sostengono AISA, sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza e sono riservati agli organi statutari che la rappresentano: Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

Art.14 Rapporti con gli “Stakeholder”

AISA intende sviluppare, anche grazie al Codice Etico, un rapporto fiduciario con i suoi Stakeholder, cioè con quelle categorie d’individui, gruppi, associazioni o Istituzioni i cui interessi sono coerenti con le finalità e le attività di AISA e che, a vario titolo, possano contribuire al perseguimento della sua missione.
Fermo restando quanto già indicato negli articoli precedenti, AISA si impegna ad accettare fondi finalizzati al sostegno di AISA e degli specifici progetti dalla stessa ideati e condotti in maniera autonoma ed indipendente, liberalità incondizionate e fondi ad hoc per lo svolgimento di attività statutarie e deliberate.

Parte Terza

Art. 15 Commissione Etica

Al fine di sovrintendere alla ricezione del Codice Etico, della sua applicazione e dell’eventuale necessità di sanzionare comportamenti o situazioni che ne siano in contrasto viene istituita la Commissione Etica di AISA. Essa è composta da tre membri, eletti dall’assemblea con un quorum qualificato. La Commissione rimane in carica per tre anni. Non è possibile essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 16 Segnalazione di condotta

La Commissione si attiva d’ufficio, qualora in qualunque modo venga a conoscenza di una condotta meritevole di valutazione, ovvero in ragione di segnalazione sottoscritta operata da chiunque socio, responsabile struttura o utente.
La segnalazione non può in alcun caso essere anonima, deve essere sottoscritta e circostanziata con indicazione degli elementi di riscontro al fine di rendere possibile l’attività di verifica e di istruttoria da parte della Commissione.

Art. 17 Ruoli e compiti

La Commissione provvede ad istruire, d’ufficio o a seguito di motivate segnalazioni dei Soci, i casi di presunte infrazioni al Codice Etico archiviando quelle manifestamente infondate o di minima rilevanza.
Commina le sanzioni fino alla censura per le quali siano risultate fondate, a suo giudizio, le contestazioni o le denunce di infrazioni al Codice Etico. Sottopone al Consiglio Direttivo i casi ove si prospettano le infrazioni più gravi di sospensione o di espulsione.
Esprime pareri consultivi sull’applicazione del Codice su richiesta dei Soci o del Consiglio direttivo. La commissione può essere richiesta dal Consiglio Direttivo di esprimere pareri o raccomandazioni, anche in forma preventiva, in relazione a fattispecie di comportamento che, pur non costituendo palesi violazioni al Codice Etico, non appaiono conformi ai principi generali del Codice stesso o dell’etica associativa di AISA.
Si presenta almeno una volta all’anno di fronte all’Assemblea per fornire una relazione del suo operato.

Art. 18 Istruttoria

La commissione si riunisce in autoconvocazione o per segnalazione del CD qualora si renda necessaria una tempestiva valutazione e vigilanza.
Pervenuta una segnalazione su una presunta violazione deontologica, la Commissione, dopo aver sommariamente preso contezza della contestazione, valuta la sua ammissibilità o la sua archiviazione per manifesta infondatezza o irrilevanza. Se ritiene di dare seguito all’istruttoria incarica un membro quale istruttore.
Il consigliere istruttore provvederà a raccogliere senza altre formalità le informazioni necessarie sui fatti, a convocare il socio accusato ovvero, qualora non sia possibile di persona, a contattarlo al fine di informarlo della contestazione, consegnandogli copia della segnalazione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni al fine di far pervenire le proprie giustificazioni e chiarimenti. Raccolto il materiale, l’istruttore propone alla commissione i risultati e le decisioni eventuali da prendere in ragione della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione di una sanzione.
Nel caso della sanzione dell’espulsione, si attiverà apposita sessione innanzi al Consiglio Direttivo in seduta plenaria, ove la Commissione provvederà a riferire sull’istruttoria. E’ obbligatoria la preventiva formulazione del capo d’incolpazione all’interessato rendendogli possibile la partecipazione alla sessione plenaria del CD per discolparsi.
Il procedimento istruttorio, eccezione fatta per i casi comminati con sospensione ed espulsione, deve concludersi entro il termine di tre mesi dall’apertura del procedimento e l’espressione della sanzione entro i successivi tre mesi. Nei casi in cui la Commissione esprima la richiesta di un provvedimento di espulsione, il Presidente, alla ricezione della richiesta da parte della Commissione, emana un provvedimento di sospensione immediata del socio per il tempo necessario all’assunzione dei provvedimenti definitivi.

Art.19 Verbalizzazione e conservazione atti

Tutta la fase istruttoria deve essere verbalizzata con identificazione di tutti i presenti, indicazione della data della riunione e sottoscrizione alla chiusura da parte dei partecipanti.
I relativi atti sono conservati da un componente della Commissione all’uopo investito del ruolo di segretario e sono a disposizione del CD, con tassativo obbligo del segreto su quanto appreso ed acquisito. La diffusione di quanto appreso in sede istruttoria costituisce violazione del codice etico e sarà sanzionata direttamente dal CD.
I soci che hanno fatto una segnalazione alla Commissione sono tenuti essi stessi a mantenere su questa il dovuto riserbo in attesa dell’esito dell’istruttoria stessa.

Art. 20 Sanzioni

I provvedimenti comminabili, nel caso di comprovate violazioni delle norme del Codice Etico, in ogni caso con diffida alla cessazione immediata della condotta riprovevole, sono i seguenti:

L’applicazione delle sanzioni superiori alla censura sarà di esclusiva competenza del Consiglio direttivo.

Art. 21 Conciliazione e Provvedimenti accessori alle sanzioni

Prima di ricorrere a provvedimenti scritti la Commissione, in relazione alla tipologia e gravità della segnalazione, qualora rilevi ne ricorrano i presupposti, convoca la parte segnalante e il socio verso cui è in atto il procedimento per verificare in termini diretti un ravvedimento dalla condotta e la mediazione di eventuali conflitti tra le parti. Ad esito positivo di tale azione la pratica viene archiviata senza dar luogo ad altro provvedimento e gli atti non sono resi pubblici.
Il richiamo scritto e la censura verranno comminati dalla Commissione e notificati all’interessato ed al Presidente. Nel provvedimento si darà ragione dell’istruttoria, delle conclusioni, delle norme o dei principi violati, con espresso invito a cessare con decorrenza immediata la condotta contestata.
Di tali provvedimenti non viene data pubblicità ai terzi e rimangono agli atti dell’associazione.
Sull’applicazione delle sanzioni della censura e della sospensione viene data comunicazione a tutti i soci AISA.
La sospensione e l’espulsione vengono comminate dal CD al termine del procedimento disciplinare e hanno efficacia a partire dalla notifica all’interessato della decisione, con le relative motivazioni, da effettuarsi di persona, se è presente alla seduta che decide, a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite Posta certificata.
Chi abbia ricevuto la sanzione della censura non potrà, nei tre anni successivi, candidarsi ad essere componente della Commissione.
Alla sanzione della sospensione consegue il divieto all’elezione passiva quale componente del CD per il tre anni successivi alla chiusura del procedimento disciplinare.
Avverso la sanzione dell’espulsione viene concesso all’incolpato di ricorrere al giudizio dell’assemblea, previa formale richiesta da presentarsi al presidente AISA entro 15 giorni dalla formale ricezione del provvedimento disciplinare, ed in questa ipotesi verrà convocata entro 30 giorni assemblea straordinaria, con la partecipazione obbligatoria del CD e della Commissione; l’assemblea deciderà a maggioranza ed il giudizio è inappellabile.
Qualora non impugnata la sanzione dell’espulsione è esecutiva.
L’espulsione da AISA è resa nota nel sito AISA in apposta sezione per i provvedimenti disciplinari, e sarà resa conoscibile da chiunque.

Art. 22 Dovere di collaborazione

I soci hanno il dovere di collaborare alla verifica dei fatti e delle situazioni che sono all’attenzione della Commissione. Ogni ostacolo diretto, ogni dilazione, ogni immotivato rallentamento della procedura e della sua conclusione è di per sé motivo di sanzione disciplinare. Qualora esso sia messo in atto da un componente della stessa Commissione la stessa verrà surrogata dal Presidente e dal CD.
I soci verso cui sia stata fatta una segnalazione alla Commissione hanno diritto di vedere l’atto di segnalazione al solo fine di svolgere le proprie controdeduzioni, non di utilizzarle ai fini di promuovere azioni giudiziarie.
La Commissione valuta sempre se la segnalazione integra fattispecie di reato per i contenuti descritti o per intento diffamatorio e prende gli opportuni provvedimenti, di concerto con il Presidente, in relazione agli obblighi o alle opportunità di segnalazione alle autorità competenti.