AISA si è costituita nel 2014 e ha rivisto il proprio Statuto nel 2019 e nel 2024; è una Associazione senza scopo di lucro, di promozione culturale che opera principalmente sul territorio italiano.
L’ordinamento interno di AISA è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.
La finalità di AISA è di promuovere tutte le iniziative tendenti a far conoscere e valorizzare il mondo della Sauna e dell’arte dell’Aufguss in tutte le sue varianti nonché i plurimi benefici fisici e psichici che possano positivamente e maggiormente influenzare l’esperienza in Sauna e realizzare la crescita culturale e professionale di quanti operano in questo mondo come Addetti di sauna/Aufgussmeister.
Come dagli atti redatti presso il notaio Laura Curziel dai soci fondatori e registrati presso l’Agenzia delle Entrate di Verona in data 21/10/2015 al n. 19267 serie 1T per modifica di una precedente realtà associativa costituita in data 14 novembre 2014 e denominata Associazione Italiana Maestri di Aufguss in sigla AIMA (Uff. Reg. 11/12/2014 N. 21267), modificando il previgente statuto allegato agli atti di registrazione citati, si costituisce nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione senza scopo di lucro, denominata: “Associazione Italiana Saune e Aufguss” in sigla “AISA”, disciplinata dal presente statuto il quale modifica, integra e sostituisce ogni atto precedente.
L’associazione ha sede nel Comune di Bussolengo (VR) in Via Erino Girelli N. 6
e intende operare principalmente nel territorio italiano.
Le variazioni di sede non comportano una modifica statutaria.
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Definizioni: L ’Aufguss e il ruolo dell’Aufgussmeister*in
L’Aufguss è un rituale con benefici fisici e psichici, praticato all’interno di una sauna. Consiste nel versare dell’acqua fredda e/o del ghiaccio, possibilmente arricchiti da oli essenziali e/o altre profumazioni adatte alla sauna, sulle pietre roventi della stufa, alzando così l’umidità dell’ambiente e la percezione del calore del corpo. Il calore della stufa trasporta il vapore d’acqua verso il soffitto della sauna. L’Aufgussmeister*in, tramite le più svariate tecniche di ventilazione (standard e show), con un asciugamano o altro attrezzo adatto all ’uopo, muove l’aria calda e umida in modo che venga distribuita, in tutto l’ambiente della sauna e verso gli ospiti. L’effetto immediato è l’aumento della percezione del calore sulla pelle, nonché un ulteriore aumento della sudorazione del corpo.
La figura dell’Aufgussmeister*in riconosciuta dall’Associazione, deve corrispondere a precisi requisiti, e più precisamente, essere in possesso di un diploma rilasciato da una scuola riconosciuta AISA oppure aver integrato il percorso formativo di Aufgussmeister*in con le materie, ore, tirocinio ed esame finale previsto nei corsi AISA.
L’Aufguss si suddivide in generale in Aufguss classico (tradizionale, senza musica, con tecniche di ventilazione standard), Aufguss moderno (con musica e tecniche di ventilazione più o meno standard) e Aufguss show (con musica, tema, costumi e tecniche di ventilazione standard e avanzate).
Inoltre, esiste anche una suddivisione tematica dell’Aufguss in base ai suoi scopi, come, ad esempio, Aufguss rilassanti, romantici, Highlight, etc.
L’Associazione Italiana Saune e Aufguss (AISA), promuove, con particolare attenzione, l’uso di oli essenziali naturali al 100% e consiglia e promuove che l’utilizzo della sauna avvenga secondo la tradizione nordica “no tessile”.
Art. 3 – Scopi
L’Associazione Italiana Saune e Aufguss è apartitica e aconfessionale e persegue i seguenti scopi:
a) promuovere tutte le iniziative tendenti a valorizzare il mondo della sauna e dell’arte dell’Aufguss in tutte le sue varianti nonché dei plurimi benefici fisici e psichici che possano positivamente e maggiormente influenzare l’esperienza in sauna, nonché, a tutelarne l’immagine sul territorio nazionale e a diffonderne la conoscenza;
b) promuovere e realizzare lo sviluppo del profilo professionale dell’Aufgussmeister*in;
c) favorire e supportare la creazione di un registro professionale, con relativa deontologia, che garantisca e tuteli la figura dell’Aufgussmeister*in;
d) offrire un supporto ai Centri esistenti ed alla nascita di nuovi Centri Wellness, nella gestione e formazione degli Addetti sauna/Aufgussmeister*in ai fini di migliorare continuamente la cultura della sauna stessa e la sua diffusione;
e) promuovere la creazione di un network tra Aufgussmeister*in, e, più in generale, tra tutti i soggetti interessati al mondo delle saune e degli Aufguss;
f) promuovere e realizzare la crescita culturale e professionale di quanti operano nel mondo della sauna e dell’arte dell ’Aufguss come Centri saune, Addetti di sauna /Aufgussmeister*in;
g) promuovere e realizzare la ricerca scientifica riguardo il mondo saunistico e delle attività correlate;
h) promuovere tutte le altre attività che contribuiscono alle finalità della Associazione.
Le finalità sopra descritte potranno essere perseguite attraverso le seguenti attività:
a) assistenza e supporto che tuteli la professionalità degli Aufgussmeister*in e garantisca loro visibilità;
b) organizzazione di convegni, seminari, dibattiti, spettacoli, rassegne, mostre, concorsi e tutto ciò che è inerente alle tematiche di interesse dell’Associazione;
c) realizzazione e pubblicazione di periodici, bollettini, libri e altri documenti e strumenti informativi, atti di convegni, seminari, nonché studi e ricerche compiute, e la realizzazione di altri strumenti, cartacei o elettronici, destinati alla divulgazione aggiornata delle attività dell’Associazione per soci e/o altri utenti;
d) creazione di un centro studi e documentazione, con banche dati e biblioteche specializzate;
e) realizzazione di campagne di sensibilizzazione da destinare alle attività sopra indicate sui temi di interesse;
f) realizzazione e gestione di un proprio sito Internet multilingue funzionale all’informazione, alla conoscenza e alla diffusione delle proprie proposte e delle attività svolte nei settori e campi oggetto delle finalità istituzionali;
g) realizzazione e gestione di servizi e strutture necessarie all’adempimento delle finalità istituzionali;
h) realizzazione di consulenze progettuali e costruttive, nonché la definizione di direttive per la pianificazione e costruzione di Centri Wellness e saune;
i) concessione del patrocinio per manifestazioni e/o eventi secondo i rispettivi Regolamenti.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà, inoltre:
a) aderire ad enti e organismi a carattere nazionale e internazionale di cui condivide finalità e metodi;
b) collaborare e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
c) realizzare attività commerciali e ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini istituzionali;
d) ottenere l’iscrizione a registri nazionali o internazionali previsti da istituzioni pubbliche e dalle normative vigenti ai fini del riconoscimento delle diverse tipologie di attività che nell’Associazione i soci possono realizzare;
e) ottenere il riconoscimento ed accreditamento da parte di Enti pubblici nazionali ed internazionali per l’Associazione o per singole attività.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti
gli associati possono parteciparvi secondo le modalità e previsioni del presente Statuto e del regolamento.
Art. 4 – Soci
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, partecipando alla vita associativa.
Sono previste diverse categorie di soci:
a) socio fondatore;
b) socio ordinario;
c) socio sostenitore;
d) socio benemerito/onorario;
e) socio in formazione.
Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione.
Soci ordinari: coloro che siano in possesso del titolo di Aufgussmeister*in o coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione, entrano a far parte dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, nonché i Centri affiliati.
Soci sostenitori: sono persone fisiche, Associazioni, Enti, Amministrazioni ed Istituti che abbiano interesse alle tematiche proprie dell’Associazione, che aderiscono o contribuiscono direttamente e materialmente ad iniziative e/o eventi promossi dall’Associazione e che previa domanda di ammissione e relativa accettazione, entrano a far parte dell’Associazione.
Soci benemeriti/onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro i quali si sono particolarmente distinti nel mondo degli Aufguss e delle saune a livello nazionale o internazionale. Tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.
Soci in formazione: sono coloro che siano iscritti ad una scuola riconosciuta da AISA per lo svolgimento del corso di base. Essi rientrano nella copertura assicurativa stipulata per le attività relative alla formazione ed al loro percorso di apprendimento. Prima di aver superato con esito positivo le prove d’esame ed aver conseguito il diploma di Aufgussmeister*in possono partecipare a tutte le attività dell’Associazione pur senza diritto di elettorato attivo o passivo per gli organi della stessa.
Art. 5 – Procedure di ammissione
Possono far parte dell’associazione come soci ordinari coloro che, dopo aver svolto il regolare percorso formativo presso una scuola di formazione riconosciuta da AISA, aver svolto il periodo di tutoring ed aver superato con esito positivo gli esami finali sono in possesso del titolo di Aufgussmeister*in.
Una volta conseguito il titolo di Aufgussmeister*in i soci ordinari che vogliano accrescere la propria professionalità possono accedere su base volontaria ai percorsi di formazione avanzata.
Una volta concluso il percorso di formazione avanzata sono in possesso del titolo di Aufgussmeister*in Magistrale, con evidenza del percorso scelto tramite una apposita annotazione nel registro dei soci.
Possono altresì essere soci ordinari anche coloro che siano in possesso di una acclarata esperienza tecnico professionale nel campo saunistico e che abbiano presentato a tal fine domanda al Consiglio Direttivo chiedendo l’ammissione a socio ordinario. Il Consiglio delibera avendo assunto il parere della Commissione didattico-scientifica e della formazione permanente la quale valuta il curriculum del candidato.
Ai fini dell’adesione all ’Associazione, chiunque ne abbia titolo o interesse presenta domanda per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare ed osservare le norme dello Statuto, del Codice Etico e le deliberazioni adottate dagli organi sociali nonché a partecipare alla vita associativa.
Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo a cadenza quindicinale le domande di ammissione pervenutegli nelle diverse forme. Il Consiglio Direttivo può accogliere o rigettare le domande pervenute decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della decisione del Consiglio Direttivo ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre ricorso all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio, contenuto nel tempo massimo fissato dal Presidente dell’Assemblea.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, con età minima di 16 anni, dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale il quale deve essere socio ordinario o socio sostenitore AISA. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne sullo stesso gravanti.
Coloro che sono iscritti ad un corso di formazione di base, i quali non siano per qualche altro motivo già soci AISA, sono considerati soci in formazione e la lista degli iscritti ai corsi con le relative quote viene comunicata dal Direttore della scuola alla Segreteria dell’Associazione.
Lo status di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché dell’elettorato attivo e passivo. A tutti i soci è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire le cariche sociali all’interno dell’Associazione. I soci sostenitori avranno diritto al voto con elettorato attivo e passivo dopo il primo anno
di iscrizione.
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
L’Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività associativa da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative, la libera eleggibilità degli organi amministrativi e il principio del voto singolo.
In particolare, gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;
c) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;
d) l’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.
L’associato può essere escluso dall’Associazione attraverso un provvedimento di espulsione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti o dalle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
Il provvedimento di espulsione è deliberato dal Consiglio Direttivo sulla base di una richiesta formulata dalla Commissione Etica al termine dell’attività istruttoria che essa mette in atto per impulso di un altro associato o del Consiglio Direttivo, per iniziativa propria o per segnalazione di terzi. Le attività della Commissione Etica sono regolate secondo il principio di indipendenza ed autonomia dell’organo, secondo le previsioni del presente Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti dell’Associazione e della stessa Commissione.
Avverso il provvedimento di espulsione è possibile proporre ricorso all’Assemblea dell’Associazione nelle forme previste dal Codice Etico e dal regolamento dell’Associazione.
L’associato receduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative annuali versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 8 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori dei conti
d) la Commissione didattico-scientifica e della formazione permanente
e) la Commissione Etica.
Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, hanno durata di tre anni e, eccezione fatta per la Commissione Etica ove vige il divieto del triplo mandato consecutivo, i soggetti in carica saranno rieleggibili secondo le modalità previste dallo Statuto e dal relativo regolamento.
Art. 9 – Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
L’Assemblea è regolata dal suo regolamento il quale, in ottemperanza ai principi dettati dallo Statuto, ne garantisce il funzionamento.
Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un 1/3 (un terzo) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere 4a) e 4b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni liberi (significa che non devono essere computati nel termine né il giorno iniziale, né quello finale) prima della data della riunione.
L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
L’Assemblea può riunirsi anche utilizzando forme miste di partecipazione in presenza ed in videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro garantita una adeguata modalità per seguire la discussione e di partecipare alla votazione. A chi è partecipe in videoconferenza, compatibilmente con i mezzi di comunicazione in uso, si deve garantire una qualche forma di intervento al dibattito anche ammettendo la lettura di testi scritti.
A tutti coloro che sono presenti in Assemblea ed identificati deve essere garantito di accedere alla piattaforma di voto secondo il regolamento. Coloro che non possono partecipare né in presenza né in videoconferenza alla Assemblea possono delegare un socio a rappresentarli solo tra i soci che parteciperanno in presenza.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, per ragioni tecniche, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Il Presidente dell’Assemblea valuterà di concerto con il Consiglio Direttivo come procedere per riconvocare l’Assemblea sui punti eventualmente non esaminati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente dell’Assemblea (se diverso) e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 10 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
d) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
e) eleggere e revocare i componenti della Commissione Etica;
f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione e di espulsione dall’Associazione;
g) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto;
h) ratificare gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; tali regolamenti se approvati dal Consiglio Direttivo con una maggioranza uguale o superiore ai 4/5 (quattro quinti) dei membri del Consiglio sono comunque validi dal tempo della loro approvazione e si intendono ratificati alla prima assemblea utile, anche senza necessità di dibattito, purché in assenza di proposte di emendamento da parte degli associati. Nel caso i regolamenti non abbiano la maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo sono comunque validi dal tempo della loro approvazione, ma devono essere portati all’attenzione della prima Assemblea utile che li può discutere ed approvare anche con modifiche;
i) approvare modificazioni e/o integrazioni del Codice Etico proposte dal Consiglio Direttivo o presentate dalla stessa Commissione Etica;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
k) approvare la relazione della Commissione didattico-scientifica e della formazione permanente almeno una volta all’anno.
Ai fini dell’elettorato passivo in ogni elezione degli organi associativi (ad esempio Consiglio Direttivo, Commissione Etica, ecc.) il socio candidato dovrà ricevere almeno il 5% dei voti rispetto al numero dei votanti e sotto questa soglia in nessun caso potrà essere oggetto di ripescaggio qualora previsto.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. A determinare la maggioranza dei voti validi non concorrono gli astenuti o coloro che non partecipano per qualsiasi altra ragione al voto.
Art. 11 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 12 – Assemblea degli associati: regole di voto
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne (età minima 16 anni) solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 13 (tredici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
Il Consiglio Direttivo è costituito da:
a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Segretario
d) Tesoriere
e) Consiglieri
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea nella rosa delle candidature presentate a mezzo mail, pec, raccomandata a mano o postale con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio Direttivo in carica almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dello stesso. La candidatura dovrà essere completa di documento di identità, curriculum ed obiettivi che il candidato si propone.
Le Scuole riconosciute da AISA, siano esse costituite in forma individuale che associata, avranno diritto, indipendentemente dal numero delle stesse e così anche i Centri/Strutture affiliati AISA, indipendentemente dal numero degli stessi, di esprimere un solo consigliere (uno per le Scuole e uno per i Centri /Strutture) che verrà rispettivamente eletto dalle Scuole e dai Centri/Strutture medesimi.
In caso non venisse espresso e/o indicato il predetto nominativo e ciò entro la data fissata per l’Assemblea elettiva e/o rinnovo cariche, entrerà in Consiglio Direttivo il primo della lista dei non eletti dall’Assemblea e così a scendere in caso di rinuncia o impossibilità ad accettare la nomina; in caso di assenza di lista dei non eletti il Consigliere verrà cooptato dal Consiglio Direttivo e rimarrà in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla sua conferma.
Fermo quanto sopra e con i limiti indicati, la carica di componente del Consiglio Direttivo di AISA non è compatibile, sia ab origine che qualora sopravvenga alla eventuale elezione a membro del Consiglio Direttivo, con quella di Direttore e/o componente del Consiglio Direttivo della Scuola così come di rappresentante e/o dipendente dei Centri/Strutture affiliati AISA e quindi sarà causa di decadenza da membro del Consiglio Direttivo di AISA.
Art. 14 – Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione di riunioni del Consiglio Direttivo in cui non siano previste votazioni su delibere della Commissione Etica è fatta attraverso gli strumenti idonei a garantire a ciascun membro un anticipo di almeno 3 (tre) giorni liberi dalla data della convocazione e deve indicare il luogo, la data, l’ora, gli argomenti all’ordine del giorno ed i documenti su cui è da assumere la delibera.
Qualora invece siano da assumere i provvedimenti di carattere disciplinare la convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail, la quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni liberi prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno ed i documenti su cui è da assumere la delibera.
In caso non sia possibile il rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri, fatte salve le assenze debitamente giustificate. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione;
d) decidere sull’accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione all’Associazione presentate periodicamente dal Presidente;
e) predisporre le modificazioni e/o integrazioni del Codice Etico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione i quali, secondo le previsioni del presente Statuto, devono essere presentati sempre all’Assemblea per essere ratificati ovvero approvati secondo le previsioni dell’art. 10. I regolamenti sono produttivi di effetti a partire dalla loro approvazione ma il Consiglio Direttivo ha il dovere di presentarli alla prima
Assemblea utile;
g) decidere le eventuali quote associative annuali, determinandone l’ammontare ed il termine per il loro versamento;
h) nominare i componenti delle Commissioni;
i) nominare i membri della Giuria giudicante nelle manifestazioni, gare e concorsi organizzati dall’Associazione;
j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
m) decidere in ordine ai provvedimenti proposti dalla Commissione Etica;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali nonché quelle definite nel programma annuale dell’Associazione, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
o) definire la sede legale ed individuare sedi operative diverse e sedi periferiche nelle varie regioni, dandone comunicazione tramite il sito istituzionale.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire una o più Commissioni con poteri consultivi, determinandone le facoltà e le modalità di funzionamento.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Il Tesoriere si occupa della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell’Associazione.
Art. 16 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del consiglio direttivo
La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 7 del presente Statuto;
d) assenza dalle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza valido motivo, adeguatamente giustificato.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri cessi dall’incarico, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione del nuovo Consiglio, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) sottoporre al Consiglio Direttivo con cadenza quindicinale le domande di ammissione degli associati;
e) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
f) sviluppare rapporti fiduciari con gli Stakeholder e con i Centri wellness, partecipare ad eventi con lo scopo di promuovere, divulgare la cultura di Sauna e Aufguss e far conoscere le attività dell’Associazione.
Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, il Consiglio Direttivo conferisce espressa delega ad altro Consigliere.
Art. 18 – Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati
Tutte le Commissioni, i Gruppi di lavoro e i Comitati che il Consiglio Direttivo potrà istituire ai sensi dell’art. 15 comma 2 dovranno essere formati da soci AISA. Ai fini della loro istituzione, il Consiglio Direttivo comunicherà tramite il sito e con mezzi opportuni a tutti gli associati la necessità di formare una Commissione, un Gruppo di lavoro o un Comitato assegnando un termine entro il quale essi dovranno esprimere la loro disponibilità partecipativa, indicando altresì le eventuali competenze specifiche richieste.
Il Consiglio Direttivo dovrà altresì indicare il numero di persone necessarie per costituire la Commissione, il Gruppo o il Comitato ed il tempo di permanenza nella stessa ovvero le modalità per favorire una rotazione tra i membri.
Ogni associato potrà partecipare ad un numero limitato di Commissioni o Gruppi di lavoro o Comitati secondo le norme stabilite dal relativo regolamento.
Qualora non venga raggiunto il numero necessario e solo in quel caso la Commissione o il Gruppo di lavoro o il Comitato potrà essere composto anche da membri del Consiglio Direttivo.
Art. 19 – I Revisori dei Conti
L’Assemblea dei Soci ogni tre anni elegge n. 2 (due) componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa dell’Associazione.
La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
Art. 20 – La Commissione didattico-scientifica e della formazione permanente
La Commissione didattico-scientifica è composta da 5 membri eletti dall’Assemblea ordinaria.
I candidati sono proposti tramite selezione per titoli, competenza e merito, secondo le modalità definite nell’apposito regolamento.
La selezione dovrà tener conto delle situazioni di incompatibilità che si possono verificare in ragione delle competenze di vigilanza della Commissione stessa riguardo all’applicazione dei regolamenti e delle linee guida, sugli insegnamenti offerti dalle Scuole e che possono riguardare anche Consiglieri, Direttori delle Scuole e/o Istruttori.
La Commissione rimane in carica per tre anni. Non è possibile essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Tutti i membri della Commissione al momento del loro insediamento devono essere associati AISA (ordinari o sostenitori) in regola con il pagamento delle quote
associative annuali.
La Commissione didattico-scientifica e della formazione permanente ha il compito di:
a) presiedere alla attività formativa dell’Associazione;
b) coordinare ed integrare le attività delle Scuole di formazione e stabilirne i criteri di accreditamento;
c) definire le linee guida per ciascuna attività di formazione in modo da stabilire criteri di omogeneità formativa e specificità tematica, attribuendo a ciascuna uno specifico valore di crediti formativi;
d) vigilare sulla applicazione dei regolamenti e delle linee guida sulla qualità delle docenze offerte dalle Scuole, sui regolamenti per l’espletamento degli esami di Aufgussmeister*in;
e) vigilare sul portfolio crediti di ciascun Aufgussmeister*in al fine del mantenimento del titolo stesso;
f) esprimere pareri al Consiglio Direttivo su qualsiasi tematica inerente la formazione e le attività didattiche.
Art. 21 – La Commissione Etica
La Commissione Etica è un organo autonomo rispetto al Consiglio Direttivo e assume le sue decisioni in ordine alle segnalazioni che le vengono rivolte o alle richieste di parere secondo le disposizioni del Codice Etico e del proprio regolamento interno.
La Commissione è composta da tre membri effettivi e tre supplenti tutti eletti dall’Assemblea ordinaria con il quorum qualificato di voti previsto per le Assemblee straordinarie. I candidati dovranno essere di qualificata e comprovata esperienza e preferibilmente esterni all’Associazione.
La Commissione si riunisce ed opera solo con i membri effettivi i quali però possono essere sostituiti di volta in volta per ragioni di impossibilità, di incompatibilità o di opportunità dai membri supplenti. In caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione i membri supplenti diventano effettivi fino a che non si possa dare luogo a nuove elezioni dei membri della Commissione.
La Commissione assume in autonomia le iniziative in relazione alle competenze attribuitele dal Codice Etico.
Ha facoltà di proporre con provvedimento motivato al Consiglio Direttivo, che decide secondo le previsioni del Codice Etico e dello Statuto, l’applicazione delle sanzioni disciplinari più gravi come la sospensione e la decadenza da socio.
Art. 22 – Esercizio Finanziario e Bilancio
L’esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
L’Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) giugno dell’anno successivo e, contestualmente, approva il programma annuale di attività presentato dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede sociale, accompagnato dalla relazione sull’andamento della gestione affinché i soci possano prenderne visione.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge.
Art. 23 – Patrimonio e risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote annuali e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici;
d) contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazione.
Le quote associative annuali, le affiliazioni e le altre liberalità sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 24 – Modifiche dello Statuto
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.
Art. 25 – Scioglimento e devoluzione dei beni
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art.11.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 26 – Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.
Il Presidente
Sonego Renato
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